ERSI

L’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo (ERSI) è stato istituito con la L.R. n. 9/2011, in attuazione dei principi sanciti dall’art. 2, comma 186 bis, dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 che aveva previsto l’obbligo, in capo alla Regione, di dotarsi di una legge per l’attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito, sulla base delle disposizioni di legge contenute nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

L’istituzione del nuovo Ambito Territoriale Unico Regionale ha di fatto sancito la conclusione delle gestioni commissariali succedutesi nel tempo ai sei previgenti enti d’ambito (L.R. 2/1997 di attuazione della Legge n. 36/1994 – Legge Galli) con conseguente trasferimento del relativo personale.

All’ERSI, partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale, sono attribuite dall’art. 147 del T.U. ambiente, le funzioni di Ente regolatore del servizio idrico integrato regionale, costituito dall’insieme dei “servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue” che dovranno essere gestiti “secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie”.

In ciascuna delle quattro province del territorio regionale è istituita un’Assemblea dei Sindaci (ASSI), organismo con funzioni consultive. Le ASSI, sebbene si riuniscano su base provinciale, sono territorialmente articolate, per la pianificazione e il controllo della gestione, in sei “sub-ambiti” corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli gestori operanti nella Regione alla data di approvazione della L.R. 9/2011. Tali sub-ambiti “gestionali” corrispondono al perimetro degli ATO previgenti e sono meramente finalizzati a creare una base territoriale ai fini della composizione della rappresentanza all’interno delle ASSI.

Gli organi di governo dell’Ente sono:
a) il Presidente (legale rappresentante);
b) il Consiglio Direttivo (con poteri di indirizzo e controllo).
Sono altresì organi di ERSI:
c) il Revisore dei Conti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale ed esercita le funzioni di legale rappresentante dell’Ente; in sintesi: sovraintende al buon funzionamento dell’Ente e assicura l’attuazione degli indirizzi emanati dal Consiglio Direttivo; adotta gli atti per tutte le materie non ascrivibili ad attività di gestione; cura i rapporti istituzionali con la Regione, con lo Stato, con le Amministrazioni Locali, con gli Enti e Organismi esterni; sovrintende l’attività dei Direttori dei Servizi.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’ERSI e da quattro componenti designati ciascuno da ogni ASSI e nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dell’attività amministrava e della gestione agli indirizzi impartiti. Il CD delibera su tutti gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione concernenti l’attività dell’Ente tra cui il Piano d’ambito e i suoi aggiornamenti, la convenzione di regolazione e il relativo disciplinare di affidamento, il programma quadriennale degli interventi sul SII e il piano economico-finanziario, la tariffa unica d’ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell’ARERA, il controllo della gestione del servizio idrico integrato, la regolamentazione dell’esercizio del controllo analogo e quant’altro. Il CD propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio; in particolare, previa deliberazione obbligatoria delle ASSI, approva il Piano d’Ambito e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio.

Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Regionale, è organo di vigilanza e controllo della regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione dell’Ente.

Ultimo aggiornamento

27 Dicembre 2021, 08:59